Come è noto, con la legge 18 giugno 2009, n. 69 è stato disposto, nell’ambito della progressiva eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea, che:

“A far data dal 01 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.

In tale iniziativa rientrano:

  • l’atto di pubblicazione di matrimonio emesso dall’autorità comunale, atto che deve restare affisso, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 396/2000, presso la porta della casa comunale, nello spazio a ciò dedicato, almeno per 8 giorni.
  • l’affissione all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza, dell’avviso contenente il sunto della domanda presentata dall’istante, relativa al cambiamento del nome o del cognome, ai sensi di quanto disposto dagli art.. 86 e 90 del D.P.R. n. 396/2000. In questo caso resta ovviamente fermo l’obbligo del Comune di rilasciare agli interessati le attestazioni comprovanti l’avvenuta affissione.

A far tempo dal 1° gennaio 2010 i Comuni dovranno avvalersi di tale procedura con riguardo sia alle pubblicazioni di matrimonio sia alle domande di modifica del nome o del cognome, nei termini disposti dall’ordinamento dello stato civile, avendo anche cura di assicurare che i predetti avvisi siano riportati in una sezione del proprio sito web chiaramente accessibile al pubblico. Parimenti nell’atto così pubblicato dovrà essere indicato l’adempimento degli eventuali obblighi fiscali da parte dell’utente, previsti per legge.

Pertanto, in adeguamento a quanto sopra specificato, attraverso il relativo banner posto sulla parte destra di ogni pagina di questo sito, saranno accessibili on line tutte le pubblicazioni di matrimonio e le istanze di modifica del nome e del cognome