Descrizione
La Regione, in attuazione dei principi di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modificazioni nonché dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, tutela gli animali in quanto esseri senzienti, al fine di assicurare loro un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche e condanna gli atti di crudeltà verso gli animali e il loro abbandono.
Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione:
a) promuove modalità di corretta convivenza con gli animali, finalizzate alla tutela della salute umana e animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale e alla prevenzione del randagismo;
b) promuove politiche volte alla protezione e al benessere degli animali, con particolare riguardo alle condizioni di vita e alla salute psico-fisica;
c) favorisce l'educazione al rispetto degli animali;
d) riconosce il ruolo primario della medicina veterinaria, della società civile, delle associazioni, degli operatori professionali qualificati del settore cinotecnico nella promozione delle politiche di tutela degli animali e di prevenzione del randagismo;
e) promuove il controllo delle attività cinotecniche e di riproduzione degli animali, al fine di diffondere una cultura responsabile del possesso, della riproduzione e della gestione degli animali da affezione.
Agli adempimenti previsti dalla presente legge provvedono la Regione, le aree metropolitane, i liberi consorzi comunali, i comuni singoli o associati, le aziende sanitarie provinciali (ASP), ognuno nell'ambito delle rispettive competenze.