Descrizione
Tutti i proprietari, affittuari, possessori, detentori o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni di qualunque estensione e ricadenti all’interno del territorio comunale di Ventimiglia di Sicilia devono provvedere:
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla pulizia ed alla cura immediata dei fondi e degli appezzamenti nelle loro disponibilità mediante attività di decespugliamento e rimozione di rifiuti, sterpaglie, rovi, ramaglie e vegetazione secca in genere e qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio;
entro il termine perentorio del 15 maggio c.a., alla pulitura e sgombero da sterpaglie, rami, ecc.. tutti i cigli e le scarpate stradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti. Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all’interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a 10,00 m dal ciglio o dalle scarpate delle strade